statuto dell’associazione

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SELVATICI”

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione Culturale denominata “Selvatici”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze in via bixio 3 cap 50131.

Art. 2 – Carattere dell’Associazione

L’Associazione è un’istituzione apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto. La durata è illimitata.

TITOLO II – Scopo e Attività

Art. 3 – Finalità

L’Associazione si propone di promuovere la cultura rurale, il rispetto dell’ambiente e il benessere psicofisico attraverso la valorizzazione del rapporto tra uomo, natura e animali, con particolare riferimento all’asino.

Art. 4 – Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione svolge le seguenti attività:

  • Cultura dell’asino: Divulgazione e valorizzazione dell’asino come compagno di viaggio, animale relazionale ed educativo.
  • Trekking e Outdoor: Organizzazione di escursioni, cammini, attività di trekking someggiato e turismo lento.
  • Attività per l’infanzia: Progetti didattici, laboratori creativi all’aperto, attività ludico-educative e di avvicinamento agli animali dedicate a bambini e famiglie.
  • Recupero delle tradizioni: Ricerca, salvaguardia e rievocazione delle antiche tradizioni contadine, dei vecchi mestieri e della storia locale.
  • Eventi e Formazione: Organizzazione di mostre, convegni, seminari, corsi di formazione e pubblicazione di materiali informativi legati ai temi associativi. 

TITOLO III – I Soci

Art. 5 – Ammissione

Possono chiedere di fare parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’aspirante socio.

Art. 6 – Diritti e Doveri

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, partecipare alle attività e votare in Assemblea (se maggiorenni). I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all’osservanza dello Statuto.

TITOLO IV – Organi Sociali

Art. 7 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa. Si riunisce almeno una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l’elezione delle cariche sociali alla scadenza dei mandati. 

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti dall’Assemblea. Resta in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi atti.

TITOLO V – Patrimonio e Bilancio

Art. 11 – Risorse Economiche

L’Associazione trae i mezzi materiali per il proprio funzionamento da:

  • Quote associative annue e contributi straordinari dei soci.
  • Contributi di privati, enti pubblici o istituzioni.
  • Donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.
  • Ricavi derivanti da attività commerciali marginali o manifestazioni occasionali di raccolta fondi rivolte al autofinanziamento.

Art. 12 – Divieto di Distribuzione degli Utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 13 – Rendiconto Economico-Finanziario

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

TITOLO VI – Scioglimento

Art. 14 – Scioglimento e Devoluzione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni o enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.