statuto dell’associazione
STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “SELVATICI”
TITOLO I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita l’Associazione Culturale denominata “Selvatici”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze in via bixio 3 cap 50131.
Art. 2 – Carattere dell’Associazione
L’Associazione è un’istituzione apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto. La durata è illimitata.
TITOLO II – Scopo e Attività
Art. 3 – Finalità
L’Associazione si propone di promuovere la cultura rurale, il rispetto dell’ambiente e il benessere psicofisico attraverso la valorizzazione del rapporto tra uomo, natura e animali, con particolare riferimento all’asino.
Art. 4 – Attività
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione svolge le seguenti attività:
- Cultura dell’asino: Divulgazione e valorizzazione dell’asino come compagno di viaggio, animale relazionale ed educativo.
- Trekking e Outdoor: Organizzazione di escursioni, cammini, attività di trekking someggiato e turismo lento.
- Attività per l’infanzia: Progetti didattici, laboratori creativi all’aperto, attività ludico-educative e di avvicinamento agli animali dedicate a bambini e famiglie.
- Recupero delle tradizioni: Ricerca, salvaguardia e rievocazione delle antiche tradizioni contadine, dei vecchi mestieri e della storia locale.
- Eventi e Formazione: Organizzazione di mostre, convegni, seminari, corsi di formazione e pubblicazione di materiali informativi legati ai temi associativi.
TITOLO III – I Soci
Art. 5 – Ammissione
Possono chiedere di fare parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’aspirante socio.
Art. 6 – Diritti e Doveri
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, partecipare alle attività e votare in Assemblea (se maggiorenni). I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all’osservanza dello Statuto.
TITOLO IV – Organi Sociali
Art. 7 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa. Si riunisce almeno una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l’elezione delle cariche sociali alla scadenza dei mandati.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti dall’Assemblea. Resta in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi atti.
TITOLO V – Patrimonio e Bilancio
Art. 11 – Risorse Economiche
L’Associazione trae i mezzi materiali per il proprio funzionamento da:
- Quote associative annue e contributi straordinari dei soci.
- Contributi di privati, enti pubblici o istituzioni.
- Donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.
- Ricavi derivanti da attività commerciali marginali o manifestazioni occasionali di raccolta fondi rivolte al autofinanziamento.
Art. 12 – Divieto di Distribuzione degli Utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Art. 13 – Rendiconto Economico-Finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
TITOLO VI – Scioglimento
Art. 14 – Scioglimento e Devoluzione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni o enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
